Quando si parla di “imposte di successione” si fa riferimento a qualcosa di più articolato di quanto il nome suggerisca. Non esiste un’unica imposta: esistono più tributi distinti, con basi imponibili diverse, meccanismi di calcolo diversi e regole di esonero diverse. Confonderli tra loro è l’errore più comune — e produce calcoli sbagliati che l’Agenzia delle Entrate corregge con avvisi di liquidazione.

 

Questo articolo descrive il funzionamento di ciascun tributo, il metodo di calcolo corretto e i punti in cui si concentrano gli errori. L’obiettivo è che al termine della lettura si sappia esattamente come funziona il sistema — e dove si nascondono le trappole.

 

I tre tributi distinti: imposta di successione, ipotecaria e catastale

 

Il primo chiarimento necessario è quello tra i diversi tributi che compongono il carico fiscale di una successione. Sono tre strumenti distinti, con regole proprie.

 

Tributo

Base imponibile

Chi la paga

Quando si azzera

Imposta di successione

Valore netto dell’asse ereditario per ciascun erede

Eredi e legatari

Quando la quota di ciascun erede è sotto la franchigia personale

Imposta ipotecaria

Valore catastale degli immobili

Eredi (su immobili)

Mai azzerata — minimo 200 euro; 200 euro fissi per prima casa

Imposta catastale

Valore catastale degli immobili

Eredi (su immobili)

Mai azzerata — minimo 200 euro; 200 euro fissi per prima casa

 

Il punto che quasi nessuno conosce: l’imposta ipotecaria e catastale si paga sempre quando nell’asse ci sono immobili, anche se l’imposta di successione è zero. Un figlio unico che eredita un appartamento del valore catastale di 200.000 euro da un genitore non paga un euro di imposta di successione (la quota è ampiamente sotto la franchigia di 1.000.000 euro), ma paga comunque l’imposta ipotecaria e catastale sull’immobile.

 

L’imposta di successione: aliquote e franchigie aggiornate al 2026

 

Le aliquote e le franchigie dell’imposta di successione non sono cambiate con il D.Lgs. 139/2024 né con il D.Lgs. 123/2025. Restano quelle introdotte nel 2006. Ciò che è cambiato è il meccanismo di liquidazione (dal 1° gennaio 2025 si autoliquida il contribuente, non più l’AdE) e il rapporto tra donazioni e successioni (dal 1° gennaio 2025, le franchigie operano in modo autonomo — non si sommano più).

 

Grado di parentela

Aliquota

Franchigia per erede

Esempi

Coniuge e parenti in linea retta (figli, nipoti, genitori)

4%

€ 1.000.000 per ciascun erede

Padre lascia 800.000 € a un figlio: imposta zero. Lascia 1.300.000 €: imposta 4% su 300.000 € = 12.000 €

Fratelli e sorelle

6%

€ 100.000 per ciascun erede

Fratello lascia 250.000 €: imposta 6% su 150.000 € = 9.000 €

Altri parenti fino al 4° grado (zii, cugini, nipoti di fratelli)

6%

Nessuna franchigia

Zio lascia 100.000 €: imposta 6% sull’intero = 6.000 €

Tutti gli altri (amici, conviventi, estranei)

8%

Nessuna franchigia

Amico lascia 50.000 €: imposta 8% sull’intero = 4.000 €

Portatori di handicap grave (L. 104/1992)

Aliquota ordinaria del grado di parentela

€ 1.500.000 — qualunque sia il grado di parentela

Figlio disabile riceve 1.400.000 €: imposta zero (sotto la franchigia maggiorata)

 

LA FRANCHIGIA È PERSONALE, NON GLOBALE — un dettaglio che cambia tutto:

 

La franchigia di 1.000.000 euro si applica a CIASCUN erede, non al patrimonio totale.

Tre figli che ereditano in parti uguali hanno CIASCUNO una franchigia di 1.000.000 euro.

 

Esempio: genitore con patrimonio da 2.500.000 euro, tre figli eredi in parti uguali.

Quota di ciascun figlio: 833.333 euro — sotto la franchigia individuale di 1.000.000 euro.

Imposta di successione: ZERO per tutti e tre.

 

Errore frequente: calcolare la franchigia sull’intero patrimonio (2.500.000 €) e concludere

che la successione è imponibile. È sbagliato: la verifica va fatta quota per quota.

 

La base imponibile: come si calcola l’asse netto su cui si applica l’imposta

 

L’imposta non si calcola sul valore totale dei beni del defunto. Si calcola sull’asse netto: i beni al netto delle passività deducibili. La differenza può essere significativa.

 

I beni che entrano nell’asse ereditario.

Entrano nell’asse tutti i beni e i diritti patrimoniali del defunto: immobili (al valore catastale moltiplicato per il coefficiente), conti correnti e depositi (al saldo alla data del decesso), titoli e strumenti finanziari (al valore di mercato alla data del decesso), quote societarie e partecipazioni, veicoli (al valore di mercato), crediti verso terzi, e altri diritti patrimoniali. Non entrano nell’asse i titoli di Stato italiani (BOT, BTP, CCT) e le polizze vita con beneficiario nominativo.

 

Le passività deducibili.

Dall’asse si deducono: i debiti del defunto esistenti alla data del decesso (mutui, prestiti, debiti tributari, debiti commerciali documentati), le spese mediche e chirurgiche degli ultimi sei mesi di vita (documentate da fatture), le spese funerarie fino a un massimo di 1.032 euro (limite fissato dall’art. 21 D.Lgs. 346/1990). Non sono deducibili i debiti contestati, i debiti verso eredi e i debiti privi di documentazione.

 

TRAPPOLA FREQUENTE — Il mutuo in corso sull’immobile ereditato:

il debito residuo del mutuo è deducibile dall’asse ereditario (riduce la base imponibile

dell’imposta di successione), ma l’imposta ipotecaria e catastale si calcola sul valore

catastale dell’immobile senza detrarre il mutuo. Sono due calcoli separati, su basi diverse.

Chi detrae il mutuo dal valore catastale per calcolare l’ipotecaria commette un errore.

 

Il valore degli immobili: il moltiplicatore catastale e i suoi errori

 

Il valore degli immobili per la dichiarazione di successione non è il valore di mercato. È la rendita catastale moltiplicata per un coefficiente che varia in base alla categoria catastale dell’immobile. I coefficienti sono stati aggiornati con il D.Lgs. 139/2024.

 

Categoria catastale

Tipo di immobile

Coefficiente 2026

Esempio: rendita 800 €

A (escluso A/10)

Abitazioni (prima casa con agevolazione)

110

88.000 €

A (escluso A/10)

Abitazioni (senza agevolazione prima casa)

126

100.800 €

A/10

Uffici e studi privati

63

50.400 €

B

Collegi, ospedali, scuole, biblioteche

176

140.800 €

C/1

Negozi e botteghe

42,84

34.272 €

C/2, C/6, C/7

Magazzini, box auto, tettoie

126

100.800 €

C/3, C/4, C/5

Laboratori, stabilimenti balneari

63

50.400 €

D

Opifici, alberghi, cinema, capannoni

63

50.400 €

E

Stazioni, porti, chiese

63

50.400 €

 

L’ERRORE PIÙ FREQUENTE — Il coefficiente 110 vs 126 per le abitazioni:

 

Il coefficiente 110 si applica solo se l’erede che acquisisce l’immobile ha i requisiti

per l’agevolazione prima casa (residenza nel comune, nessun altro immobile in prima casa).

Il coefficiente 126 si applica in tutti gli altri casi.

 

Chi usa 110 invece di 126 senza avere i requisiti dichiara un valore inferiore di circa il 13%.

Su una rendita di 1.000 euro, la differenza è di 16.000 euro di base imponibile.

L’Agenzia lo rileva automaticamente incrociando il dato con l’anagrafe tributaria.

Conseguenza: avviso di liquidazione con imposta aggiuntiva + sanzione 30% + interessi.

 

Le imposte ipotecaria e catastale sugli immobili: quanto si paga e come

 

Quando nell’asse ereditario ci sono immobili, oltre all’eventuale imposta di successione si devono versare l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale. Queste si pagano sempre — anche se l’imposta di successione è zero per effetto della franchigia.

 

Caso

Imposta ipotecaria

Imposta catastale

Totale su immobile da 200.000 € (valore catastale)

Regime ordinario (senza agevolazione prima casa)

2% del valore catastale

1% del valore catastale

4.000 + 2.000 = 6.000 €

Con agevolazione prima casa

200 € fissi

200 € fissi

400 € totali (risparmio: 5.600 €)

Minimo in ogni caso

200 €

200 €

Anche su immobili di piccolo valore catastale

 

Dal 1° gennaio 2025 (D.Lgs. 139/2024, confermato nel D.Lgs. 123/2025), la tassa per i servizi ipotecari e catastali si calcola per circoscrizione catastale — non per singolo immobile. Se il defunto aveva tre appartamenti nello stesso comune, la tassa si paga una volta sola per quel comune. Se aveva immobili in province diverse, la tassa si paga per ogni circoscrizione. Errori in entrambe le direzioni producono avvisi di liquidazione.

 

L’autoliquidazione: chi calcola, chi paga e quando

 

Dal 1° gennaio 2025, il sistema di liquidazione dell’imposta di successione è cambiato radicalmente. Prima, l’Agenzia delle Entrate riceveva la dichiarazione e inviava successivamente un avviso di liquidazione con il calcolo dell’imposta dovuta. L’erede pagava dopo aver ricevuto quell’avviso.

 

Dal 2025, il calcolo è a carico dell’erede. È il contribuente che compila il quadro EF della dichiarazione di successione con le imposte calcolate in autonomia e le versa entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione. L’Agenzia non invia più un avviso ordinario: verifica il calcolo a posteriori e, se rileva errori, emette un avviso di liquidazione con le differenze più sanzioni.

 

IL FLUSSO DELL’AUTOLIQUIDAZIONE DAL 2025:

 

1. Decesso del familiare

2. Raccolta dei documenti e inventario del patrimonio

3. Calcolo delle imposte dovute (imposta successione + ipotecaria + catastale)

4. Compilazione e invio telematico della dichiarazione di successione entro 12 mesi dal decesso

5. Versamento delle imposte tramite F24 entro 90 giorni dalla presentazione

6. Ricezione della quinta ricevuta dell’AdE (conferma di presa in carico)

 

La quinta ricevuta non è un’approvazione: l’AdE può comunque verificare e rettificare il calcolo

anche dopo averla emessa, entro i termini di decadenza previsti dalla legge.

 

Gli errori di calcolo più costosi: un riepilogo operativo

 

I punti in cui si concentrano gli errori nella dichiarazione di successione non sono casuali. Sono sistematici e ricorrenti. Conoscerli in anticipo permette di evitarli o di identificarli prima che li trovi l’Agenzia.

 

Errore

Dove si verifica

Conseguenza economica

Franchigia calcolata sul patrimonio totale invece che per ogni erede

Calcolo dell’imposta di successione

Imposta non dovuta versata (recuperabile ma laborioso) oppure imposta dovuta non versata (avviso AdE)

Coefficiente catastale sbagliato (110 invece di 126 per abitazioni senza prima casa)

Valorizzazione degli immobili

Valore dichiarato inferiore → imposta in meno → avviso liquidazione + sanzione 30%

Mutuo detratto dal valore catastale per l’imposta ipotecaria

Calcolo ipotecaria e catastale

Versamento inferiore al dovuto → avviso liquidazione

Tassa servizi ipotecari calcolata per immobile invece che per circoscrizione

Tassa servizi ipotecari e catastali

Versamento errato in eccesso o in difetto

Agevolazione prima casa applicata senza averne i requisiti

Imposta ipotecaria e catastale

Decadenza agevolazione + imposte ordinarie + sanzione 30%

Beni omessi (garage, terreni, quote comproprietà, libretti postali)

Inventario del patrimonio

Sanzione 70% dell’imposta sul valore del bene omesso

Debiti deducibili non indicati

Calcolo asse netto

Imposta più alta del dovuto — nessuna sanzione ma danno economico evitabile

 

Il calendario dei pagamenti: scadenze da non perdere

 

Il sistema dell’autoliquidazione ha introdotto una sequenza precisa di adempimenti. Ogni scadenza è perentoria — il mancato rispetto produce sanzioni calcolate in percentuale.

 

Adempimento

Scadenza

Sanzione per ritardo

Presentazione dichiarazione di successione

Entro 12 mesi dal decesso

Entro 30 gg dal termine: 45% fisso dell’imposta dovuta. Oltre 30 gg: 120% fisso (omessa dichiarazione)

Versamento imposte autoliquidate

Entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione

25% fisso dell’importo non versato (omesso versamento)

Ravvedimento operoso — entro 30 giorni dalla scadenza

Entro 30 gg dalla scadenza originale

Sanzione ridotta a 1/10 del minimo (4,5%)

Ravvedimento operoso — oltre 30 giorni

Da 31 giorni a 90 giorni

Sanzione ridotta a 1/9 del minimo (5%)

Ravvedimento operoso — oltre 90 giorni

Da 91 giorni a 1 anno

Sanzione ridotta a 1/8 del minimo (6,25%)

 

Le sanzioni indicate sono quelle in vigore dal 1° settembre 2024 (D.Lgs. 87/2024, riforma del sistema sanzionatorio). Il passaggio dal sistema precedente (sanzioni variabili in percentuale) al sistema attuale (sanzioni fisse per tipo di violazione) ha ridotto alcune sanzioni e aumentato altre. Il confronto con le vecchie percentuali spesso trarlo in inganno.

 

Il passo successivo: verificare prima di presentare

 

Il calcolo delle imposte di successione è tecnicamente accessibile a chi ha le informazioni giuste. Ma la maggior parte degli errori che producono avvisi di liquidazione non nascono dalla mancanza di buona volontà: nascono da una valutazione incompleta del patrimonio, da un coefficiente catastale sbagliato, o da un’agevolazione applicata senza averne i requisiti.

 

Le situazioni in cui il calcolo richiede una verifica professionale prima della presentazione:

 

–  Asse ereditario con più immobili,  specialmente se in comuni o province diverse.

–  Agevolazione prima casa da applicare:  verificare prima che tutti i requisiti siano soddisfatti.

–  Passività da dedurre:  mutui, debiti commerciali, spese mediche documentate.

–  Eredi con gradi di parentela diversi  (figli + fratelli + soggetti estranei nella stessa successione).

–  Presenza di un erede con handicap grave  (franchigia maggiorata a 1.500.000 euro).

–  Patrimonio finanziario significativo  con strumenti da valorizzare alla data del decesso.

 

Una verifica del calcolo prima della presentazione costa molto meno di un avviso di liquidazione.

 

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