Dal 1° gennaio 2025, il calcolo delle imposte dovute in sede di dichiarazione di successione è diventato responsabilità esclusiva degli eredi. Non si attende più l'avviso di liquidazione dell'Agenzia delle Entrate: si calcola, si versa, si presenta. L'Agenzia controlla ex post, fino a due anni dopo, e notifica le differenze con sanzioni dal 120% al 240% dell'importo non versato.
In questo contesto, avere i valori corretti e aggiornati non è un dettaglio tecnico: è la condizione per non commettere errori che emergono solo mesi dopo. Le tabelle che seguono raccolgono tutti i tributi e le imposte dovuti in autoliquidazione, aggiornati al modello ministeriale dell'11 marzo 2026, con indicazione delle misure ordinarie, delle agevolazioni applicabili e delle variazioni rispetto al regime precedente.
Imposta di successione: aliquote e franchigie
L'imposta di successione si calcola applicando le aliquote al valore netto dell'asse ereditario (attività meno passività deducibili), per la sola parte eccedente la franchigia spettante a ciascun erede. L'aliquota non si applica sull'intero patrimonio, ma solo sull'eccedenza.
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Rapporto con il defunto |
Aliquota |
Franchigia per erede |
Base imponibile |
|---|---|---|---|
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Coniuge e parenti in linea retta (figli, genitori, nipoti) |
4% |
€ 1.000.000 |
Solo sulla parte eccedente la franchigia |
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Fratelli e sorelle |
6% |
€ 100.000 |
Solo sulla parte eccedente la franchigia |
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Parenti fino al 4° grado, affini in linea retta fino al 3° |
6% |
Nessuna |
Sull'intero valore ereditato |
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Tutti gli altri soggetti |
8% |
Nessuna |
Sull'intero valore ereditato |
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Portatori di disabilità grave (art. 3 c. 3 L. 104/92) |
Aliquota per parentela |
€ 1.500.000 |
Solo sulla parte eccedente la franchigia |
Fonte: D.Lgs. 123/2025, Parte III. Le franchigie si applicano per ciascun erede separatamente. L'aliquota si applica solo sull'eccedenza — non sull'intero patrimonio.
Novità 2026 — abolizione del coacervo: dal 1° gennaio 2026, per le successioni aperte da quella data, le donazioni ricevute in vita dall'erede non si sommano più al valore dell'eredità per il calcolo della franchigia. Ciascun trasferimento — donazione e successione — ha la propria franchigia autonoma. Il regime previgente (con coacervo) si applica ancora alle successioni aperte prima del 31 dicembre 2025.
Imposte ipotecaria e catastale: misure ordinarie e agevolazioni
Le imposte ipotecaria e catastale sono dovute quando nell'asse ereditario sono presenti beni immobili o diritti reali immobiliari. Vengono versate contestualmente alla presentazione della dichiarazione, in autoliquidazione, prima dell'invio telematico.
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Imposta |
Misura ordinaria |
Misura con agevolazione prima casa |
Minimo applicabile |
|---|---|---|---|
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Imposta ipotecaria |
2% del valore catastale rivalutato |
€ 200,00 (misura fissa) |
€ 200,00 |
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Imposta catastale |
1% del valore catastale rivalutato |
€ 200,00 (misura fissa) |
€ 200,00 |
Il valore catastale si calcola: rendita catastale × 1,05 × moltiplicatore di categoria (es. 120 per abitazioni cat. A, escluse A/1 A/8 A/9). L'agevolazione prima casa riduce entrambe le imposte da percentuali a importi fissi di 200 euro ciascuna.
Condizioni per l'agevolazione prima casa in successione:
- L'immobile non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (abitazioni di lusso — non agevolabili).
- L'erede deve risiedere nel Comune in cui si trova l'immobile, oppure trasferirvi la residenza entro 18 mesi dalla presentazione della dichiarazione.
- L'erede non deve essere proprietario di altri immobili acquistati con agevolazione prima casa sul territorio nazionale.
- L'agevolazione spetta per ciascun erede che ne soddisfi i requisiti, indipendentemente dagli altri coeredi.
Tassa per i servizi ipotecari e catastali: i nuovi importi dal 2025
Questa è la voce che ha subito la modifica più significativa e più frequentemente ignorata. Dal 1° gennaio 2025, la vecchia «tassa ipotecaria» è stata rinominata «tassa per i servizi ipotecari e catastali» e i suoi importi sono stati aggiornati. Il modello ministeriale dell'11 marzo 2026 ha confermato questi valori, che rimangono in vigore.
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Tributo |
Fino al 31/12/2024 |
Dal 1/1/2025 (in vigore nel 2026) |
Note |
|---|---|---|---|
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Tassa per i servizi ipotecari e catastali — con voltura catastale |
€ 90,00 per circoscrizione |
⚠ € 120,00 per circoscrizione NUOVO |
Per ciascun Comune/circoscrizione con immobili |
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Tassa per i servizi ipotecari e catastali — senza voltura (pagamento con F24) |
€ 35,00 per circoscrizione |
⚠ € 65,00 per circoscrizione NUOVO |
Applicabile quando si sceglie di non avvalersi della voltura automatica |
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Imposta di bollo |
€ 85,00 per copia |
€ 85,00 per copia |
Invariata — per ciascuna copia dell'atto |
⚠ Gli importi aggiornati si applicano alle successioni per cui il pagamento è effettuato dal 1° gennaio 2025, indipendentemente dalla data di apertura della successione. Chi utilizza software non aggiornati può calcolare importi errati per difetto.
Attenzione alla moltiplicazione per numero di circoscrizioni: se la successione include immobili situati in Comuni diversi, la tassa si moltiplica per il numero di circoscrizioni (uffici provinciali territorio) in cui sono situati gli immobili. Un'eredità con immobili in tre Comuni diversi comporta il pagamento per tre circoscrizioni.
Tributi speciali e attestazione: gli importi fissi del 2025
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Voce |
Importo in vigore dal 2025 |
Note |
|---|---|---|
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Tributi speciali per attestazione di avvenuta presentazione |
€ 16,00 (misura fissa) |
In precedenza: € 12,40 + € 0,62 per pagina |
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Tributi speciali per formalità ipotecarie |
Non più dovuti dal 1/1/2025 |
Eliminati dal D.Lgs. 139/2024 (ex quadro EF17) |
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Tributi speciali variabili |
Da € 18,59 (minimo) |
Per specifiche formalità catastali — variabili per tipologia |
Il rigo EF17 (Formalità ipotecarie) è stato eliminato dal modello 2025. Chi utilizza modelli precedenti o software non aggiornati potrebbe ancora calcolare e versare tributi non dovuti.
Tasso legale 2026 e calcolo del ravvedimento operoso
Il tasso legale di interesse è rilevante in due contesti: il calcolo degli interessi su pagamenti rateizzati dell'imposta di successione, e il calcolo degli interessi dovuti in sede di ravvedimento operoso per dichiarazioni tardive o integrazioni.
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Voce |
Valore 2026 |
Riferimento normativo |
|---|---|---|
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Tasso legale di interesse |
1,6% annuo |
DM 10 dicembre 2025 (GU n. 289 del 13/12/2025) |
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Tasso minimo per ravvedimento operoso |
2,5% annuo |
Invariato rispetto al 2025 |
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Rateizzazione: acconto minimo |
20% dell'imposta dovuta |
Pagabile contestualmente alla dichiarazione |
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Rateizzazione: numero massimo di rate (importi fino a € 20.000) |
8 rate trimestrali |
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Rateizzazione: numero massimo di rate (importi oltre € 20.000) |
12 rate trimestrali |
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Sanzioni per dichiarazione tardiva e versamento omesso
Dal 1° settembre 2024, il D.Lgs. 87/2024 ha ridotto le percentuali delle sanzioni tributarie. I valori in vigore nel 2026 sono i seguenti.
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Violazione |
Sanzione ordinaria |
Con ravvedimento entro 30 gg |
Con ravvedimento entro 90 gg |
|---|---|---|---|
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Dichiarazione omessa o tardiva |
120%-240% imposta, min. € 250 |
1/10 del minimo |
1/9 del minimo |
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Versamento omesso o carente |
30% dell'importo non versato |
1/10 entro 30 gg |
1/9 entro 90 gg |
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Dichiarazione infedele |
70%-140% della maggiore imposta |
Ridotta per ravvedimento |
Ridotta per ravvedimento |
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Omessa voltura catastale (senza ravvedimento) |
Da € 103 a € 1.032 |
Da € 15 per anno di ritardo |
Da € 15 per anno di ritardo |
Il ravvedimento operoso consente riduzioni progressive all'aumentare del tempo trascorso. La riduzione più conveniente (1/10 del minimo) si applica entro 30 giorni dalla violazione.
Esempio di calcolo completo: successione con immobile e conto corrente
Per rendere immediatamente applicabili le tabelle precedenti, il seguente esempio illustra un caso standard con i relativi calcoli.
Situazione:
Defunto: padre. Erede: figlio unico. Asse ereditario: appartamento in Roma (rendita catastale € 900, categoria A/2) + conto corrente € 40.000. Il figlio soddisfa i requisiti per l'agevolazione prima casa. Nessuna donazione pregressa (coacervo non rilevante). Decesso: gennaio 2026.
Calcolo del valore catastale dell'immobile:
Rendita catastale rivalutata: € 900 × 1,05 = € 945. Valore catastale: € 945 × 120 (moltiplicatore cat. A) = € 113.400.
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Voce |
Calcolo |
Importo |
|---|---|---|
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Imposta di successione |
Asse ereditario netto: € 153.400. Sotto franchigia € 1.000.000. Imposta = zero |
€ 0,00 |
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Imposta ipotecaria |
Agevolazione prima casa — misura fissa |
€ 200,00 |
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Imposta catastale |
Agevolazione prima casa — misura fissa |
€ 200,00 |
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Tassa per servizi ipotecari e catastali (con voltura) |
€ 120,00 × 1 circoscrizione |
€ 120,00 |
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Imposta di bollo |
€ 85,00 × 1 copia |
€ 85,00 |
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Tributi speciali (attestazione, se richiesta) |
Misura fissa |
€ 16,00 |
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TOTALE DA VERSARE |
Contestualmente alla presentazione |
€ 621,00 |
L'imposta di successione è zero perché l'asse ereditario netto (€ 153.400) è ampiamente sotto la franchigia di € 1.000.000 per figli. L'agevolazione prima casa riduce le imposte ipotecaria e catastale da percentuali a importi fissi.
Le tre trappole di calcolo più frequenti nel 2026
Avere i valori corretti in tabella non garantisce un calcolo corretto se si applicano le regole sbagliate. Queste sono le tre situazioni in cui l'errore è più frequente e meno evidente.
Trappola 1 — Usare il vecchio importo della tassa ipotecaria.
Chi calcola € 35 invece di € 65 per la tassa per i servizi ipotecari e catastali senza voltura, o € 90 invece di € 120 con voltura, sta versando un importo inferiore al dovuto. La differenza emerge al controllo dell'Agenzia, con sanzioni sul delta non versato. L'importo aggiornato si applica ai versamenti effettuati dal 1° gennaio 2025.
Trappola 2 — Applicare il coacervo a successioni post-2026.
Chi calcola l'imposta di successione sommando le donazioni pregresse all'eredità per una successione aperta nel 2026 sta applicando una norma abrogata. Paga imposte che non deve. Il rimborso è recuperabile, ma richiede un'istanza con i relativi tempi. L'errore inverso — non applicare il coacervo a successioni del 2025 — produce invece un versamento inferiore al dovuto.
Trappola 3 — Non moltiplicare la tassa per il numero di circoscrizioni.
La tassa per i servizi ipotecari e catastali si moltiplica per ciascuna circoscrizione (ufficio provinciale territorio) in cui sono situati gli immobili. Un'eredità con immobili in tre Province diverse comporta tre volte l'importo unitario. Chi la calcola come importo fisso unico, indipendentemente dalla distribuzione geografica degli immobili, versa un importo inferiore al dovuto.
L'autoliquidazione ha trasferito sull'erede la responsabilità del calcolo. Non ha eliminato la complessità del calcolo stesso. La tabella corretta è necessaria, ma non sufficiente: serve anche sapere quale regola applicare a quale situazione specifica.
Quando il calcolo richiede una verifica professionale
Le tabelle di questo articolo coprono la struttura ordinaria del calcolo. Esistono situazioni in cui la struttura ordinaria non è sufficiente:
- Successioni con immobili in più Comuni e più circoscrizioni catastali.
- Asse ereditario con partecipazioni societarie da valorizzare ai fini dichiarativi.
- Presenza di donazioni pregresse e necessità di determinare il regime (coacervo o no) in base alla data del decesso.
- Agevolazioni applicabili (prima casa, territori montani, handicap grave) la cui verifica richiede documentazione specifica.
- Successioni con decessi avvenuti tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, soggette all'autoliquidazione ma con coacervo ancora applicabile.
- Dichiarazioni integrative su successioni già presentate con calcolo errato.
Chi si trova in una di queste situazioni e vuole avere la certezza che il calcolo sia corretto prima di presentare la dichiarazione può richiedere una prima analisi su specialistasuccessioni.it. Il colloquio preliminare è gratuito. Verificare il calcolo prima di presentare è la differenza tra un adempimento corretto e un avviso di liquidazione che arriva due anni dopo.