Dal 1° gennaio 2025, il calcolo delle imposte dovute in sede di dichiarazione di successione è diventato responsabilità esclusiva degli eredi. Non si attende più l'avviso di liquidazione dell'Agenzia delle Entrate: si calcola, si versa, si presenta. L'Agenzia controlla ex post, fino a due anni dopo, e notifica le differenze con sanzioni dal 120% al 240% dell'importo non versato.

 

In questo contesto, avere i valori corretti e aggiornati non è un dettaglio tecnico: è la condizione per non commettere errori che emergono solo mesi dopo. Le tabelle che seguono raccolgono tutti i tributi e le imposte dovuti in autoliquidazione, aggiornati al modello ministeriale dell'11 marzo 2026, con indicazione delle misure ordinarie, delle agevolazioni applicabili e delle variazioni rispetto al regime precedente.

 

 

Imposta di successione: aliquote e franchigie

L'imposta di successione si calcola applicando le aliquote al valore netto dell'asse ereditario (attività meno passività deducibili), per la sola parte eccedente la franchigia spettante a ciascun erede. L'aliquota non si applica sull'intero patrimonio, ma solo sull'eccedenza.

 

Rapporto con il defunto

Aliquota

Franchigia per erede

Base imponibile

Coniuge e parenti in linea retta (figli, genitori, nipoti)

4%

€ 1.000.000

Solo sulla parte eccedente la franchigia

Fratelli e sorelle

6%

€ 100.000

Solo sulla parte eccedente la franchigia

Parenti fino al 4° grado, affini in linea retta fino al 3°

6%

Nessuna

Sull'intero valore ereditato

Tutti gli altri soggetti

8%

Nessuna

Sull'intero valore ereditato

Portatori di disabilità grave (art. 3 c. 3 L. 104/92)

Aliquota per parentela

€ 1.500.000

Solo sulla parte eccedente la franchigia

 

Fonte: D.Lgs. 123/2025, Parte III. Le franchigie si applicano per ciascun erede separatamente. L'aliquota si applica solo sull'eccedenza — non sull'intero patrimonio.

 

Novità 2026 — abolizione del coacervo: dal 1° gennaio 2026, per le successioni aperte da quella data, le donazioni ricevute in vita dall'erede non si sommano più al valore dell'eredità per il calcolo della franchigia. Ciascun trasferimento — donazione e successione — ha la propria franchigia autonoma. Il regime previgente (con coacervo) si applica ancora alle successioni aperte prima del 31 dicembre 2025.

 

 

Imposte ipotecaria e catastale: misure ordinarie e agevolazioni

Le imposte ipotecaria e catastale sono dovute quando nell'asse ereditario sono presenti beni immobili o diritti reali immobiliari. Vengono versate contestualmente alla presentazione della dichiarazione, in autoliquidazione, prima dell'invio telematico.

 

Imposta

Misura ordinaria

Misura con agevolazione prima casa

Minimo applicabile

Imposta ipotecaria

2% del valore catastale rivalutato

€ 200,00 (misura fissa)

€ 200,00

Imposta catastale

1% del valore catastale rivalutato

€ 200,00 (misura fissa)

€ 200,00

 

Il valore catastale si calcola: rendita catastale × 1,05 × moltiplicatore di categoria (es. 120 per abitazioni cat. A, escluse A/1 A/8 A/9). L'agevolazione prima casa riduce entrambe le imposte da percentuali a importi fissi di 200 euro ciascuna.

 

Condizioni per l'agevolazione prima casa in successione:

 

  • L'immobile non deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 (abitazioni di lusso — non agevolabili).
  • L'erede deve risiedere nel Comune in cui si trova l'immobile, oppure trasferirvi la residenza entro 18 mesi dalla presentazione della dichiarazione.
  • L'erede non deve essere proprietario di altri immobili acquistati con agevolazione prima casa sul territorio nazionale.
  • L'agevolazione spetta per ciascun erede che ne soddisfi i requisiti, indipendentemente dagli altri coeredi.

 

 

Tassa per i servizi ipotecari e catastali: i nuovi importi dal 2025

Questa è la voce che ha subito la modifica più significativa e più frequentemente ignorata. Dal 1° gennaio 2025, la vecchia «tassa ipotecaria» è stata rinominata «tassa per i servizi ipotecari e catastali» e i suoi importi sono stati aggiornati. Il modello ministeriale dell'11 marzo 2026 ha confermato questi valori, che rimangono in vigore.

 

Tributo

Fino al 31/12/2024

Dal 1/1/2025 (in vigore nel 2026)

Note

Tassa per i servizi ipotecari e catastali — con voltura catastale

€ 90,00 per circoscrizione

⚠ € 120,00 per circoscrizione NUOVO

Per ciascun Comune/circoscrizione con immobili

Tassa per i servizi ipotecari e catastali — senza voltura (pagamento con F24)

€ 35,00 per circoscrizione

⚠ € 65,00 per circoscrizione NUOVO

Applicabile quando si sceglie di non avvalersi della voltura automatica

Imposta di bollo

€ 85,00 per copia

€ 85,00 per copia

Invariata — per ciascuna copia dell'atto

 

⚠ Gli importi aggiornati si applicano alle successioni per cui il pagamento è effettuato dal 1° gennaio 2025, indipendentemente dalla data di apertura della successione. Chi utilizza software non aggiornati può calcolare importi errati per difetto.

 

Attenzione alla moltiplicazione per numero di circoscrizioni: se la successione include immobili situati in Comuni diversi, la tassa si moltiplica per il numero di circoscrizioni (uffici provinciali territorio) in cui sono situati gli immobili. Un'eredità con immobili in tre Comuni diversi comporta il pagamento per tre circoscrizioni.

 

 

Tributi speciali e attestazione: gli importi fissi del 2025

Voce

Importo in vigore dal 2025

Note

Tributi speciali per attestazione di avvenuta presentazione

€ 16,00 (misura fissa)

In precedenza: € 12,40 + € 0,62 per pagina

Tributi speciali per formalità ipotecarie

Non più dovuti dal 1/1/2025

Eliminati dal D.Lgs. 139/2024 (ex quadro EF17)

Tributi speciali variabili

Da € 18,59 (minimo)

Per specifiche formalità catastali — variabili per tipologia

 

Il rigo EF17 (Formalità ipotecarie) è stato eliminato dal modello 2025. Chi utilizza modelli precedenti o software non aggiornati potrebbe ancora calcolare e versare tributi non dovuti.

 

 

Tasso legale 2026 e calcolo del ravvedimento operoso

Il tasso legale di interesse è rilevante in due contesti: il calcolo degli interessi su pagamenti rateizzati dell'imposta di successione, e il calcolo degli interessi dovuti in sede di ravvedimento operoso per dichiarazioni tardive o integrazioni.

 

Voce

Valore 2026

Riferimento normativo

Tasso legale di interesse

1,6% annuo

DM 10 dicembre 2025 (GU n. 289 del 13/12/2025)

Tasso minimo per ravvedimento operoso

2,5% annuo

Invariato rispetto al 2025

Rateizzazione: acconto minimo

20% dell'imposta dovuta

Pagabile contestualmente alla dichiarazione

Rateizzazione: numero massimo di rate (importi fino a € 20.000)

8 rate trimestrali

 

Rateizzazione: numero massimo di rate (importi oltre € 20.000)

12 rate trimestrali

 

 

 

Sanzioni per dichiarazione tardiva e versamento omesso

Dal 1° settembre 2024, il D.Lgs. 87/2024 ha ridotto le percentuali delle sanzioni tributarie. I valori in vigore nel 2026 sono i seguenti.

 

Violazione

Sanzione ordinaria

Con ravvedimento entro 30 gg

Con ravvedimento entro 90 gg

Dichiarazione omessa o tardiva

120%-240% imposta, min. € 250

1/10 del minimo

1/9 del minimo

Versamento omesso o carente

30% dell'importo non versato

1/10 entro 30 gg

1/9 entro 90 gg

Dichiarazione infedele

70%-140% della maggiore imposta

Ridotta per ravvedimento

Ridotta per ravvedimento

Omessa voltura catastale (senza ravvedimento)

Da € 103 a € 1.032

Da € 15 per anno di ritardo

Da € 15 per anno di ritardo

 

Il ravvedimento operoso consente riduzioni progressive all'aumentare del tempo trascorso. La riduzione più conveniente (1/10 del minimo) si applica entro 30 giorni dalla violazione.

 

 

Esempio di calcolo completo: successione con immobile e conto corrente

Per rendere immediatamente applicabili le tabelle precedenti, il seguente esempio illustra un caso standard con i relativi calcoli.

 

Situazione:

Defunto: padre. Erede: figlio unico. Asse ereditario: appartamento in Roma (rendita catastale € 900, categoria A/2) + conto corrente € 40.000. Il figlio soddisfa i requisiti per l'agevolazione prima casa. Nessuna donazione pregressa (coacervo non rilevante). Decesso: gennaio 2026.

 

Calcolo del valore catastale dell'immobile:

Rendita catastale rivalutata: € 900 × 1,05 = € 945. Valore catastale: € 945 × 120 (moltiplicatore cat. A) = € 113.400.

 

Voce

Calcolo

Importo

Imposta di successione

Asse ereditario netto: € 153.400. Sotto franchigia € 1.000.000. Imposta = zero

€ 0,00

Imposta ipotecaria

Agevolazione prima casa — misura fissa

€ 200,00

Imposta catastale

Agevolazione prima casa — misura fissa

€ 200,00

Tassa per servizi ipotecari e catastali (con voltura)

€ 120,00 × 1 circoscrizione

€ 120,00

Imposta di bollo

€ 85,00 × 1 copia

€ 85,00

Tributi speciali (attestazione, se richiesta)

Misura fissa

€ 16,00

TOTALE DA VERSARE

Contestualmente alla presentazione

€ 621,00

 

L'imposta di successione è zero perché l'asse ereditario netto (€ 153.400) è ampiamente sotto la franchigia di € 1.000.000 per figli. L'agevolazione prima casa riduce le imposte ipotecaria e catastale da percentuali a importi fissi.

 

 

Le tre trappole di calcolo più frequenti nel 2026

Avere i valori corretti in tabella non garantisce un calcolo corretto se si applicano le regole sbagliate. Queste sono le tre situazioni in cui l'errore è più frequente e meno evidente.

 

Trappola 1 — Usare il vecchio importo della tassa ipotecaria.

Chi calcola € 35 invece di € 65 per la tassa per i servizi ipotecari e catastali senza voltura, o € 90 invece di € 120 con voltura, sta versando un importo inferiore al dovuto. La differenza emerge al controllo dell'Agenzia, con sanzioni sul delta non versato. L'importo aggiornato si applica ai versamenti effettuati dal 1° gennaio 2025.

 

Trappola 2 — Applicare il coacervo a successioni post-2026.

Chi calcola l'imposta di successione sommando le donazioni pregresse all'eredità per una successione aperta nel 2026 sta applicando una norma abrogata. Paga imposte che non deve. Il rimborso è recuperabile, ma richiede un'istanza con i relativi tempi. L'errore inverso — non applicare il coacervo a successioni del 2025 — produce invece un versamento inferiore al dovuto.

 

Trappola 3 — Non moltiplicare la tassa per il numero di circoscrizioni.

La tassa per i servizi ipotecari e catastali si moltiplica per ciascuna circoscrizione (ufficio provinciale territorio) in cui sono situati gli immobili. Un'eredità con immobili in tre Province diverse comporta tre volte l'importo unitario. Chi la calcola come importo fisso unico, indipendentemente dalla distribuzione geografica degli immobili, versa un importo inferiore al dovuto.

 

L'autoliquidazione ha trasferito sull'erede la responsabilità del calcolo. Non ha eliminato la complessità del calcolo stesso. La tabella corretta è necessaria, ma non sufficiente: serve anche sapere quale regola applicare a quale situazione specifica.

 

 

Quando il calcolo richiede una verifica professionale

Le tabelle di questo articolo coprono la struttura ordinaria del calcolo. Esistono situazioni in cui la struttura ordinaria non è sufficiente:

 

  • Successioni con immobili in più Comuni e più circoscrizioni catastali.
  • Asse ereditario con partecipazioni societarie da valorizzare ai fini dichiarativi.
  • Presenza di donazioni pregresse e necessità di determinare il regime (coacervo o no) in base alla data del decesso.
  • Agevolazioni applicabili (prima casa, territori montani, handicap grave) la cui verifica richiede documentazione specifica.
  • Successioni con decessi avvenuti tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025, soggette all'autoliquidazione ma con coacervo ancora applicabile.
  • Dichiarazioni integrative su successioni già presentate con calcolo errato.

 

Chi si trova in una di queste situazioni e vuole avere la certezza che il calcolo sia corretto prima di presentare la dichiarazione può richiedere una prima analisi su specialistasuccessioni.it. Il colloquio preliminare è gratuito. Verificare il calcolo prima di presentare è la differenza tra un adempimento corretto e un avviso di liquidazione che arriva due anni dopo.